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Lo Statuto
ARTICOLO 1
Ai fini di un raccordo istituzionale tra i Circoli o Cral che curano le
attività di promozione ed organizzazione del tempo libero dei lavoratori
dipendenti delle singole Amministrazioni delle Regioni Italiane, o da esse
in quiescenza, è costituita per le finalità di cui al successivo art. 3
un organismo interregionale denominato "Federazione Nazionale dei
Circoli Ricreativi dei Dipendenti delle Amministrazioni Regionali
Italiane".
La Federazione Nazionale è apartitica ed apolitica, non ha scopi di lucro
ed opera secondo i principi democratici.
Per le sue caratteristiche e per la sua natura autonoma ed unitaria, non
è struttura di alcuna organizzazione. A tale fine rivendica, anche nei
confronti del più vasto associazionismo, il proprio autonomo ruolo di
soggetto istituzionale, titolare delle funzioni di programmazione,
organizzazione e gestione delle attività riferite al tempo libero dei
dipendenti regionali.
La Federazione Nazionale adotta un proprio marchio, deliberato dal
Consiglio Nazionale e può assumere, negli atti correnti, la sintetica
denominazione di: "Federazione Nazionale CRAL Regioni d'Italia".
ARTICOLO 2
L'attività della Federazione Nazionale è disciplinata dalle norme
contenute nei successivi articoli.
Nell'ambito delle attività organizzate dalla Federazione Nazionale i
Circoli o Cral aderenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del
presente Statuto e dei regolamenti assunti a mente dello stesso.
Sono incompatibili con le cariche federali gli incarichi di responsabile
apicale di strutture nazionali o regionali, sia sindacali, sia di forze
politiche e sia di attività concorrenti per il tempo libero.
Sono altresì incompatibili i titolari di attività economiche o i
responsaìbili di società o cooperative con attività concorrenti o
comunque interferenti con le finalità della Federazione.
ARTICOLO 3
La Federazione Nazionale dei Circoli Ricreativi dei Dipendenti delle
Amministrazioni Regionali Italiane, nella salvaguardia dell'autonomia dei
singoli Circoli o Cral aderenti, ha lo scopo:
di sensibilizzare i livelli istituzionali e regionali al fine di
conseguire il riconoscimento giuridico dei Circoli o Cral e della loro
rappresentanza nazionale, mediante apposite iniziative legislative intese
a sostenere e finanziare le attività dei rispettivi Circoli o Cral e
della loro rappresentanza nazionale;
di favorire la reciproca informazione sulle problematiche e sulle attività
del tempo libero e di curare la predisposizione di programmi per lo
sviluppo a carattere interregionali di attività ricreative, turistiche,
sportive, socio-culturali e stipula convenzioni nazionali per
l'acquisizione di servizi a favore dei Circoli o Craladerenti e dei
rispettivi soci;
di promuovere, nello spirito di una maggiore omogeneità dei circoli
aderenti, la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento
della uniformità normativa dei medesimi.
ARTICOLO 4
La sede e la segreteria pro-tempore della Federazione Nazionale sono
presso la sede sociale del Circolo o Cral aderente cui appartiene il
Presidente Nazionale.
ARTICOLO 5
Possono far parte della Federazione Nazionale i Circoli o Cral dei
dipendenti delle Amministrazioni regionali italiane.
L'adesione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio della
Federazione Nazionale delle istanze avanzate dai singoli Circoli o Cral
regionali.
ARTICOLO 6
Gli organi della Federazione Nazionale sono costituiti dall'Assemblea, dal
Consiglio Nazionale, dal Presidente e dal Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 7
Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Circoli o Cral
aderenti che ne fanno parte di diritto e possono farsi rappresentare per
le riunioni della Federazione Nazionale da un componente dell'organo
direttivo del proprio Circolo o Cral, con delega scritta.
ARTICOLO 8
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, su
convocazione del Presidente della Federazione Nazionale per procedere ai
seguenti adempimenti:
approvazione dei programmi annuali e determinazione dei criteri di
svolgimento delle attività;
esame ed approvazione delle proposte di bilancio preventivo dell'anno in
corso e di conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 ottobre di
ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
approvazione dell'ammissione alla Federazione dei Circoli o Cral dei
dipendenti regionali che ne abbiano fatto richiesta;
determinazione della quota associativa annua;
predisposizione della proposta di regolamento di attuazione delle norme
dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
approvazione dei regolamenti ritenuti necessari per le differenti attività
della Federazione Nazionale, e
nomina del Direttore responsabile del notiziario della Federazione
Nazionale e dello staff di redazione.
Il Consiglio Nazionale è inoltre convocato dal Presidente in sessione
ordinaria su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
Nell'eventualità di cui al precedente secondo comma i richiedenti
dovranno precisare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, salva
la facoltà di integrazioni.
ARTICOLO 9
La seduta del Consiglio Nazionale è valida, in prima convocazione, se
sono presenti la metà più uno dei componenti o delegati dei Circoli o
Cral aderenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un
terzo di essi o dei loro delegati.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza dei
convenuti in prima convocazione o a maggioranza assoluta dei convenuti in
seconda convocazione, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o i
regolamenti assunti a mente dello stesso, richiedano differenti
maggioranze qualificate.
ARTICOLO 10
L'ordine del giorno del Consiglio Nazionale viene fissato dal Presidente.
La convocazione deve avvenire in forma scritta e comunicata a tutti gli
aventi diritto, almeno quindici giorni antecedenti la data di riunione.
I Presidenti dei singoli Circoli o Cral aderenti possono avanzare alla
Presidenza proposte aggiuntive scritte per la formulazione dell'ordine del
giorno.
Per le modalità di convocazione del Consiglio Nazionale e per le sue
eventuali integrazioni si fa riferimento al regolamento interno di
funzionalità del Consiglio Nazionale stesso.
Gli argomenti che richiedano formali decisioni degli organi direttivi di
tutti i Circoli o Cral aderenti, debbono essere comunicati con almeno
trenta giorni di anticipo.
ARTICOLO 11
Il Consiglio Nazionale provvede all'elezione del Presidente, del
Vice-Presidente e del Segretario economo.
Il Consiglio Nazionale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
biennale del Presidente della Federazione nazionale, fissa la sede e la
data della riunione per la elezione degli organi federali.
Le elezioni avverranno di norma a scrutinio palese salvo apposita
richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un terzo degli aventi
diritto al voto.
ARTICOLO 12
L'Assemblea della Federazione è composta dai componenti del Consiglio
Nazionale di cui al precedente articolo 7 più due delegati per ogni
Circolo aderente, designati dai rispettivi organi direttivi, scelti nel
proprio ambito.
ARTICOLO 13
L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria entro il 31
ottobre di ogni anno per:
approvare le linee politiche e programmatiche proposte dal Consiglio
Nazionale;
approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio
preventivo dell'anno successivo;
eleggere il Collegio dei Revisori alla scadenza del mandato.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti in
prima convocazione la metà arrotondata all'intero superiore dei Circoli o
Cral aderenti, ed in seconda convocazione almeno un terzo arrotondato
all'intero superiore degli stessi.
Le decisioni sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO 14
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa
del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo più uno dei componenti
il Consiglio Nazionale, in qualunque momento sia ritenuto necessario, per
deliberare:
su argomenti di particolare interesse in relazione alle finalità
istituzionali della Federazione;
su eventuali modifiche ed integrazioni delle norme statutarie, fatti salvi
i vincoli di cui al successivo art. 21;
sulla proposta di scioglimento della Federazione;
sulla esclusione di alcuni Circoli o Cral aderenti per fatti o
comportamenti contrari agli scopi sociali e/o ai fini istituzionali della
Federazione su conforme proposta deliberata dal Consiglio Nazionale.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano
convenuti in prima convocazione, due terzi arrotondati all'intero
superiore dei Circoli o Cral aderenti ed in seconda convocazione almeno la
metà arrotondata all'intero superiore degli stessi.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei convenuti. Per quanto
attiene agli argomenti b) e d) del precedente primo comma, le
deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei convenuti.
ARTICOLO 15
L'esercizio finanziario coincide per la Federazione con l'anno solare.
Il rendiconto consuntivo è predisposto su conforme deliberazione del
Consiglio Nazionale in data utile per l'approvazione definitiva
dell'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 31 ottobre dell'anno
successivo.
Entro tale medesima data il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea
l'approvazione del bilancio preventivo dell'attività che la Federazione
sarà chiamata a svolgere durante l'anno in corso.
Qualora il bilancio preventivo, successivamente alla sua approvazione da
parte dell'Assemblea, richieda delle variazioni di urgenza in relazione al
verificarsi di fatti nuovi, allo stesso bilancio potranno essere apportate
le necessarie modifiche con deliberazione del Consiglio Nazionale assunta
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 16
Il patrimonio della Federazione è costituito in via ordinaria, dalle
quote associative annue a carico dei singoli Circoli o Cral aderenti,
nella misura che sarà stabilita entro il 31 ottobre dell'anno precedente
dal Consiglio Nazionale.
Costituiscono entrata straordinaria della Federazione ad integrazione del
suo patrimonio:
eventuali lasciti o donazioni;
contributi straordinari concessi da enti pubblici o da privati.
ARTICOLO 17
Il Presidente della Federazione Nazionale, il Vice Presidente ed il
Segretario economo durano in carica due anni.
Allo scadere del mandato è ammessa la riconferma del Presidente con il
voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, salvo
sua dichiarata indisponibilità.
Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti esterni.
In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni
vengono assunte dal Vice Presidente senza necessità di delega.
Qualora si rendessero vacanti le cariche di Presidente, Vice Presidente o
Segretario economo per perdita dei requisiti di eleggibilità, per
decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvede ad
eleggere il sostituto che permane in carica fino alla scadenza del mandato
del sostituito.
ARTICOLO 18
Gli incarichi in seno alla Federazione non sono retribuiti.
Gli oneri finanziari di organizzazione e di funzionalità della
Federazione sono a carico della stessa.
La responsabilità amministrativa della Federazione Nazionale è assunta
solidalmente dal Consiglio Nazionale a norma degli artt. 30, 40 e 41 del
Codice Civile.
ARTICOLO 19
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti tra i componenti degli organi direttivi dei Circoli o
Cral aderenti alla Federazione Nazionale.
Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente che convoca
e presiede i lavori del Collegio stesso. Alle sedute possono partecipare i
Revisori supplenti con mero voto consultivo.
Sono compiti del Collegio dei Revisori:
il controllo di tutti gli atti contabili della gestione della Federazione
nazionale;
esaminare le bozze di bilancio consuntivo approvate dal Consiglio
Nazionale per riferirne all'Assemblea con propria relazione non vincolante
per i deliberati della Assemblea medesima.
Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni. Qualora - esperite le
sostituzioni con i Revisori supplenti - si rendessero comunque vacanti gli
incarichi di Revisore per perdita dei requisiti di eleggibilità, per
decadenza, per dimissioni o decesso, l'Assemblea provvede ad eleggere il
sostituto che permane in carica fino alla scadenza del mandato del
sostituito.
ARTICOLO 20
Nel caso in cui - esperiti due tentativi a distanza di almeno quindici
giorni l'uno dall'altro - non sia possibile avere regolare convocazione
dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria convocate per decidere
esclusivamente su argomenti essenziali e di sopravvivenza della
Federazione Nazionale, il Consiglio Nazionale ne assume le funzioni.
Nel caso in cui si verifichino le dimissioni collegiali dell'intero
Consiglio Nazionale, il Presidente dello stesso resta in carica per la
sola ordinaria amministrazione.
ARTICOLO 21
Le presenti norme possono essere integrate o modificate dall'Assemblea
straordinaria su proposta del Consiglio Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le
norme del Codice Civile e dei regolamenti interni assunti a mente del
presente Statuto.
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